STATUTO

TITOLO I – Denominazione – Oggetto – Scopo

Articolo 1 – Denominazione – Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in
ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e dell’art. 90 della Legge 289/2002, è costituita sin dal 3 marzo 2015 l’Associazione senza scopi di lucro “Vespa Club Pisogne – Vespisti Camuni” che dalla data odierna assume la denominazione “Vespa Club Pisogne – Vespisti Camuni Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “Vespa Club Pisogne – Vespisti Camuni A.S.D.”, con sede in Pisogne, all’indirizzo risultante dall’iscrizione presso i competenti registri.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere filiali su tutto il territorio nazionale e/o all’estero nonché di trasferire la sede legale all’interno del Comune di Pisogne.  

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo e di promozione sociale, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva, di promozione sociale e culturale cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Oggetto

L’Associazione nasce al fine di svolgere attività sportiva, turistica, culturale e di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, turistici, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Essa è apolitica e apartitica. Nell’ambito delle sue finalità l’Associazione riunisce soggetti appassionati del veicolo Piaggio Vespa e derivati, curando la salvaguardia e promozione del patrimonio storico di detti veicoli, la diffusione di notizie storiche e tecniche e la condivisione tra gli associati del medesimo interesse per il veicolo Piaggio Vespa e derivati. Inoltre l’Associazione ha lo scopo di promuovere, propugnare e diffondere gli interessi degli utenti della Vespa. Strumentale al perseguimento dello scopo associativo è l’organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive e turistiche motociclistiche, anche a carattere storico/rievocativo; la promozione, organizzazione o partecipazione ad attività per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico e tecnico connesso a detto veicolo e al suo storico movimento, oltre la condivisione delle attività e conoscenze storico/tecniche con altri sodalizi che perseguono il medesimo intento.

Articolo 3 – Scopi

L’Associazione si propone di:

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline sportive connesse al mondo Piaggio Vespa e derivati quali turismo, regolarità, gimkana e rally;
  2. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  3. rapportarsi e collaborare con altre associazioni o Enti per promuovere e
    tutelare gli scopi dell’Associazione;
  4. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni di cui al precedente punto n° 1;
  5. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, con particolare riferimento ad attività culturali realizzate come momento di aggregazione;
  6. organizzare direttamente o partecipare ad attività turistica su strada anche con altre associazioni o enti connessi al mondo Vespa e veicoli derivati, operare attività di condivisione con altri sodalizi aventi lo stesso scopo come ad esempio gemellaggi, gite, incontri, scambi culturali.

TITOLO II – Soci

Articolo 4

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci hanno eguali diritti.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche, le associazioni e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il conferimento della qualifica di socio onorario a soggetti fisici o enti per particolari meriti connessi agli scopi dell’Associazione, dandone comunicazione ai soci.

L’Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L’Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

La domanda di essere ammesso come socio potrà essere respinta in caso di socio già espulso in precedenza o in caso di evidente condotta contraria allo spirito dell’Associazione.
Le associazioni e gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, frequentare
    i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione, prendere parte alle competizioni sportive e turistiche promosse dall’Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali, partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata o a cui partecipa l’Associazione;
  2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi
    deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  3. intervenire e discutere alle assemblee generali, presentare proposte e/o reclami al Consiglio Direttivo ovvero al Presidente o suo Vice, ai quali deve essere dato riscontro;
  4. a godere dell’elettorato attivo (votare) e passivo (essere votato) per le elezioni degli organi sociali.

I soci sono tenuti:

  1. all’osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva e di circolazione stradale, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. al pagamento del contributo associativo. La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno e va versata entro il termine fissato dal Consiglio stesso;

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita, anche in caso di socio dimissionario o escluso.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO III – Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di decesso.

Articolo 9

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

  1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

L’esclusione opera automaticamente qualora il Socio non ottemperi all’obbligo di versamento del contributo annuale entro il giorno 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 10

Le deliberazioni in materia di esclusione debbono essere precedute dalla contestazione al Socio degli addebiti con mezzi che ne assicurino la ricezione, prevedendo un termine non inferiore a dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni verbali o per iscritto.

Trascorso detto termine il Consiglio Direttivo, esaminate le eventuali giustificazioni del socio, delibererà entro venti giorni sull’esclusione dandone comunicazione motivata al socio con mezzi che ne assicurino la ricezione.

TITOLO IV – Risorse economiche – Fondo Comune – Patrimonio

Articolo 11

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni
    sportive, turistiche o culturali;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, oppure dell’Unione europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. beni mobili o immobili posseduti dall’Associazione;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale;
  11. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Costituisce patrimonio dell’Associazione anche ogni premio, attestato, riconoscimento concesso all’Associazione stessa da enti o altre associazioni in occasione della partecipazione a manifestazioni, oltre il materiale propagandistico, documentario sia cartaceo, fotografico o mediatico dell’Associazione stessa.

Tale patrimonio, appositamente inventariato e continuamente aggiornato, è incedibile; in caso di scioglimento dell’Associazione andrà devoluto ad enti o associazioni che perseguono lo stesso scopo sociale o ne garantiscano la tutela ed esposizione al pubblico.

Rispetto a tale patrimonio potrà essere prevista dal Consiglio Direttivo la nomina di un custode.

Articolo 12 – Esercizio Sociale

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Tale data può essere prorogata non oltre sei mesi qualora sussistano particolari e motivate esigenze.

TITOLO V – Organi dell’Associazione

Articolo 13

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Sindaco Revisore dei Conti.

Articolo 14 – Assemblea degli associati

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali adibiti a sede sociale e/o ove si svolgano le attività almeno trenta giorni prima della adunanza. La convocazione deve contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante comunicazione telematica (mail, sms o altra forma di messaggio digitale) almeno trenta giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del Segretario dell’Assemblea è fatta dal Presidente dell’Assemblea. Il Segretario provvede a redigere i verbali dei lavori assembleari i quali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e da eventuali scrutatori qualora vi siano state votazioni.

Nelle assemblee hanno diritto al voto e all’intervento gli associati maggiorenni e in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati. I membri del Consiglio Direttivo e il Sindaco Revisore dei Conti possono rappresentare non più di un associato.

Ogni socio, in sede di rinnovo delle cariche sociali, può esprimere fino ad un massimo di 4 (quattro) preferenze per il Consiglio Direttivo e 1 (una) preferenza per il Sindaco Revisore dei Conti.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire gli organi sociali previa candidatura da far pervenire al Consiglio Direttivo in carica entro e non oltre 10 giorni prima dell’assemblea indetta per l’elezione dei medesimi.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 15 – L’assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Le funzioni dell’assemblea ordinaria sono:

  1. approva il rendiconto annuale;
  2. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  3. elegge il Sindaco Revisore dei Conti;
  4. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

È possibile convocare l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo prima che esso decada “per fine mandato” esclusivamente per ragioni organizzative. Il vecchio Consiglio Direttivo rimarrà pertanto in carica ad interim sino a conclusione dell’esercizio sociale.

Articolo 16 – Assemblea Straordinaria

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori, nonché per quanto non previsto nelle assemblee ordinarie. Essa è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto e le delibere sono valide a maggioranza dei presenti.

La delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato fino ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati e restano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di collaboratori e di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione esclusivamente consultiva.

È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche a cui è affiliato il Vespa Club Pisogne.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese vive inerenti l’espletamento dell’incarico, debitamente documentate e preventivamente autorizzate.

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, potrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali
vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, ovvero mediante comunicazione telematica (mail, sms o altra forma di messaggio digitale) non meno di 5 giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede, con delibera presa a maggioranza, alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così rieletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve essere convocata per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade altresì prima della fine del mandato quando l’assemblea dei soci non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo.

In questi ultimi due casi il Consiglio Direttivo prosegue nell’ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che deve avvenire entro sessanta giorni onde consentire la preparazione delle operazioni elettorali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il rendiconto annuale;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per l’amministrazione dell’Associazione;
  8. affidare, con apposita delibera, deleghe o incarichi specifici a suoi membri.

Articolo 21 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del medesimo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito, in concerto con il Consiglio Direttivo il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso dovesse venire a mancare il Presidente, per dimissioni o per altra causa, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il nuovo Presidente.

Il Presidente resta in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 22 – Presidente Onorario

Secondo i dettami dell’art. 4 il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario tra le persone che rivestono o hanno rivestito un ruolo di particolare rilevanza nel movimento Vespistico locale.

La nomina del Presidente Onorario deve essere tempestivamente comunicata ai soci, illustrandone le funzioni.

Egli costituisce figura di probiviro ed esortazione verso le attività dell’Associazione e del Consiglio Direttivo, è avvisato e può partecipare alle riunioni di quest’ultimo con funzione consultiva ma non ha diritto di voto ed è esonerato dal versamento della quota associativa.

La carica di Presidente Onorario ha durata illimitata e può essere revocata solo per sue dimissioni o delibera dell’Assemblea dei soci.

Articolo 23 – Sindaco Revisore dei Conti

Il Sindaco Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea dei soci fra gli associati.

Il Sindaco Revisore dei Conti può essere scelto, in ragione della natura dell’incarico, anche fra i non soci.

La figura del Sindaco Revisore dei Conti dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

Qualora la figura del Sindaco Revisore dei Conti dovesse venire a mancare, per dimissioni o per altra causa, il Consiglio Direttivo delibera la sua sostituzione. Il Sindaco Revisore dei Conti così rieletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

La figura del Sindaco Revisore dei Conti non fa parte del Consiglio Direttivo, esso ha il compito di:

  1. controllare l’amministrazione della società;
  2. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto;
  3. controllare in ogni momento la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali;
  4. esaminare il rendiconto annuale e redigere la relazione di accompagnamento.

La figura del Sindaco Revisore dei Conti ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con sola funzione consultiva senza esprimere voti.

La figura del Revisore dei Conti non può essere sfiduciata e/o revocata se non dall’assemblea dei soci e per giusta causa.

TITOLO VI – Pubblicità e trasparenza

Articolo 24 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono messi
a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII – Scioglimento

Articolo 25

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni, estinte le obbligazioni in essere, il ricavato sarà devoluto a Enti o Associazioni – scelti con la delibera di scioglimento – che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’Organo di controllo preposto previsto dalla normativa vigente, fatte salve diverse disposizioni di legge.

TITOLO VII – Norma Finale di rinvio

Articolo 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti delle associazioni a cui è affiliato il Vespa Club Pisogne, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni.

Valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.